Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono disciplinare le attività di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate (trucco permanente e pistola fora lobi) la cui diffusione interessa un rilevante numero di cittadini di ogni età, estrazione sociale e provenienza culturale. Da una indagine dell'Eurispes (3o Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza) emerge che il fenomeno del piercing interessa il 20 per cento dei giovani, tra i 12 ed i 18 anni di età, e la pratica del tatuaggio ne coinvolge il 6,6 per cento. In Europa, la percentuale di cittadini coinvolti è stimata tra il 5 e il 10 per cento (European Commission - Directorate General, Joint Research Centre: «Technical/scientific regulatory issue on safety of tattoos, body piercing and of related practices» - Ispra 6-7 maggio 2003). Dell'estensione di questa diffusione si è interessata anche la Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa che ha emanato una risoluzione (ResAP(2003)2 su tatuaggi e trucco permanente, del 19 giugno 2003) il cui obiettivo è l'ordinamento omogeneo delle attività in oggetto.
      Oggi in Italia sono disciplinate dalle linee guida del Ministero della sanità (note 2.8/156 del 5 febbraio 1998 e 2.8/633 del 16 luglio 1998) le sole attività di tatuaggio e di piercing, ma tali linee guida sono rimaste praticamente lettera

 

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morta essendo state recepite solamente da poche regioni. La proposta di legge integra ed armonizza le citate linee guida del Ministero della sanità con le direttive della Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa, disciplinando inoltre alcune altre pratiche assimilabili a dette attività.
      I punti qualificanti della proposta di legge sono:

          a) la formazione degli operatori attraverso un corso igienico-sanitario e artistico;

          b) le prescrizioni per la commercializzazione e l'utilizzo dei pigmenti;

          c) la tutela dei minori;

          d) le adeguate informazioni agli utenti.

      La presente proposta di legge, al fine di una più adeguata preparazione professionale degli operatori, prevede che il percorso formativo occorrente per chi voglia iniziare a svolgere tali attività concerna non solo le materie sanitarie (così come disposto dalle citate linee guida del Ministero della sanità), ma abbia anche un contenuto artistico-culturale e tecnico la cui formulazione è di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per coloro che già esercitano tali attività è previsto un percorso di riqualificazione professionale come disciplinato dalle norme ministeriali.
      Per un migliore monitoraggio di dette attività sono adottate una serie di misure volte ad istituire un registro regionale con il connesso obbligo di iscrizione, rispondente al fine suddetto a livello territoriale, mentre, al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone, sono dettate norme sulla commercializzazione e sull'utilizzo dei pigmenti, sull'organizzazione dei locali e sulle relative attrezzature d'uso. In particolare, per quanto concerne i controlli sui locali e sulle attrezzature d'uso, sono fissati specifici standard igienico-sanitari. Si prevede inoltre il divieto di esercitare tale professione in forma ambulante.
      È altresì stabilito l'obbligo di sottoscrizione del proprio consenso informato da parte di chi si sottopone a tali tecniche.
      La tutela dei minori, già prevista dal codice civile e sanzionata dal codice penale, è rafforzata dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla proposta di legge in caso violazione del divieto di attuare le pratiche in oggetto sui minori senza il consenso dei genitori o del tutore.
      In ultimo viene regolata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e sono stabiliti gli obblighi previdenziali cui devono sottostare i tatuatori ed i piercer.

 

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